Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1496 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo VENDITA DI ANIMALI 1. Nella vendita di animali la garanzia per i vizi e` regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono.
Versione PDF |