Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 990 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo ALBERI DI ALTO FUSTO DIVELTI, SPEZZATI O PERITI 1. Gli alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti per accidente spettano al proprietario. L'usufruttuario puo` servirsi di essi soltanto per le riparazioni che sono a suo carico.
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