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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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ALBERI DI ALTO FUSTO DIVELTI, SPEZZATI O PERITI

1. Gli alberi di alto fusto divelti, spezzati o periti per accidente
spettano al proprietario. L'usufruttuario puo` servirsi di essi
soltanto per le riparazioni che sono a suo carico.


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