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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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EFFETTI DELLA SIMULAZIONE RISPETTO AI TERZI

1. La simulazione non puo` essere opposta ne` dalle parti
contraenti, ne` dagli aventi causa o dai creditori del simulato
alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal
titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della
domanda di simulazione.

2. I terzi possono far valere la simulazione in confronto delle
parti, quando essa pregiudica i loro diritti.


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