Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1415 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo EFFETTI DELLA SIMULAZIONE RISPETTO AI TERZI 1. La simulazione non puo` essere opposta ne` dalle parti contraenti, ne` dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione. 2. I terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti.
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