Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2238 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo RINVIO 1. Se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attivita` organizzata in forma d'impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II. 2. In ogni caso, se l'esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II.
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