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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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RINVIO

1. Se l'esercizio della professione costituisce elemento di
un'attivita` organizzata in forma d'impresa, si applicano anche le
disposizioni del titolo II.

2. In ogni caso, se l'esercente una professione intellettuale
impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle
sezioni II, III e IV del capo I del titolo II.


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