Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1715 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo RESPONSABILITA` PER LE OBBLIGAZIONI DEI TERZI 1. In mancanza di patto contrario, il mandatario che agisce in proprio nome non risponde verso il mandante dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha contrattato, tranne il caso che l'insolvenza di queste gli fosse, o dovesse essergli nota all'atto della conclusione del contratto.
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