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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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RESPONSABILITA` PER LE OBBLIGAZIONI DEI TERZI

1. In mancanza di patto contrario, il mandatario che agisce in
proprio nome non risponde verso il mandante dell'adempimento delle
obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha contrattato,
tranne il caso che l'insolvenza di queste gli fosse, o dovesse
essergli nota all'atto della conclusione del contratto.


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