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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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CREDITI VERSO TERZI

1. Se non risulta una diversa volonta` delle parti, l'inclusione nel
conto di un credito verso un terzo si presume fatta con la clausola
"salvo incasso". In tal caso, se il credito non e` soddisfatto, il
ricevente ha la scelta di agire per la riscossione o di eliminare la
partita dal conto reintegrando nelle sue ragioni colui che ha fatto
la rimessa. Puo` eliminare la partita dal conto anche dopo aver
infruttuosamente esercitato le azioni contro il debitore.


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