Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1829 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo CREDITI VERSO TERZI 1. Se non risulta una diversa volonta` delle parti, l'inclusione nel conto di un credito verso un terzo si presume fatta con la clausola "salvo incasso". In tal caso, se il credito non e` soddisfatto, il ricevente ha la scelta di agire per la riscossione o di eliminare la partita dal conto reintegrando nelle sue ragioni colui che ha fatto la rimessa. Puo` eliminare la partita dal conto anche dopo aver infruttuosamente esercitato le azioni contro il debitore.
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