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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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EFFICACIA DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non puo` essere
sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.

2. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi
previsti dalla legge.


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