Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1372 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo EFFICACIA DEL CONTRATTO 1. Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non puo` essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. 2. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.
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