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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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MARCHI COLLETTIVI

1. I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la
natura o la qualita` di determinati prodotti o servizi possono
ottenere la registrazione di marchi collettivi per concederne l'uso,
secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori o
commercianti. (1)

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(1) N. Redaz. - Comma modificato dall'art. 82 del D.lgs. 04.12.92,
n. 480.


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