Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2570 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo MARCHI COLLETTIVI 1. I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualita` di determinati prodotti o servizi possono ottenere la registrazione di marchi collettivi per concederne l'uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori o commercianti. (1) --------------- (1) N. Redaz. - Comma modificato dall'art. 82 del D.lgs. 04.12.92, n. 480.
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