Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1831 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo CHIUSURA DEL CONTO 1. La chiusura del conto con la liquidazione del saldo e` fatta alle scadenze stabilite dal contratto o dagli usi e, in mancanza, al termine di ogni semestre, computabile dalla data del contratto.
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