Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 722 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo BENI INDIVISIBILI NELL'INTERESSE DELLA PRODUZIONE NAZIONALE 1. In quanto non sia diversamente disposto dalle leggi speciali, le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui nell'eredita` vi sono beni che la legge dichiara indivisibili nell'interesse della produzione nazionale.
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