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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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BENI INDIVISIBILI NELL'INTERESSE DELLA PRODUZIONE NAZIONALE

1. In quanto non sia diversamente disposto dalle leggi speciali, le
disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso
in cui nell'eredita` vi sono beni che la legge dichiara indivisibili
nell'interesse della produzione nazionale.


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