Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1799 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo OBBLIGHI, DIRITTI E POTERI DEL SEQUESTRATARIO 1. Gli obblighi, i diritti e i poteri del sequestratario sono determinati dal contratto; in mancanza, si osservano le disposizioni seguenti.
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