Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1783 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo RESPONSABILITA` PER LE COSE PORTATE IN ALBERGO 1. Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo. 2. Sono considerate cose portate in albergo: 1) le cose che si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio; 2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio; 3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio. 3. La responsabilita` di cui al presente articolo e` limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata. (1) -------- (1) N. Redaz. - La L. 10.06.78, n. 316, art. 3 ha sostituito il presente articolo.
Versione PDF |