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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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RESPONSABILITA` PER LE COSE PORTATE IN ALBERGO

1. Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento,
distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.

2. Sono considerate cose portate in albergo:

1) le cose che si trovano durante il tempo nel quale il cliente
dispone dell'alloggio;

2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un
suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il
periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;

3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un
suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori
dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o
successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.

3. La responsabilita` di cui al presente articolo e` limitata al
valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino
all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio
per giornata. (1)

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(1) N. Redaz. - La L. 10.06.78, n. 316, art. 3 ha sostituito il
presente articolo.


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