Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2703 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo SOTTOSCRIZIONE AUTENTICATA 1. Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a cio` autorizzato. 2. L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione e` stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identita` della persona che sottoscrive.
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