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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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SOTTOSCRIZIONE AUTENTICATA

1. Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o
da altro pubblico ufficiale a cio` autorizzato.

2. L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico
ufficiale che la sottoscrizione e` stata apposta in sua presenza. Il
pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identita` della
persona che sottoscrive.


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