Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 43 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo DOMICILIO E RESIDENZA 1. Il domicilio di una persona e` nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. 2. La residenza e` nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
Versione PDF |