Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 838 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo ESPROPRIAZIONE DI BENI CHE INTERESSANO LA PRODUZIONE NAZIONALE O DI PREVALENTE INTERESSE PUBBLICO 1. Salve le disposizioni delle leggi penali e di polizia, nonche` le norme dell'ordinamento corporativo (1) e le disposizioni particolari concernenti beni determinati, quando il proprietario abbandona la conservazione, la coltivazione o l'esercizio di beni che interessano la produzione nazionale, in modo da nuocere gravemente alle esigenze della produzione stessa, puo` farsi luogo all'espropriazione dei beni da parte dell'autorita` amministrativa, premesso il pagamento di una giusta indennita`. 2. La stessa disposizione si applica se il deperimento dei beni ha per effetto di nuocere gravemente al decoro delle citta` o alle ragioni dell'arte, della storia o della sanita` pubblica. --------- (1) N. Redaz. - Il D.Lgs.Lgt. 23.11.44 n. 369 ha soppresso l'ordinamento corporativo per cui devono ritenersi abrogate le norme che richiamano le disposizioni corporative.
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