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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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ESPROPRIAZIONE DI BENI CHE INTERESSANO LA PRODUZIONE NAZIONALE O DI
PREVALENTE INTERESSE PUBBLICO

1. Salve le disposizioni delle leggi penali e di polizia, nonche` le
norme dell'ordinamento corporativo (1) e le disposizioni particolari
concernenti beni determinati, quando il proprietario abbandona la
conservazione, la coltivazione o l'esercizio di beni che interessano
la produzione nazionale, in modo da nuocere gravemente alle esigenze
della produzione stessa, puo` farsi luogo all'espropriazione dei
beni da parte dell'autorita` amministrativa, premesso il pagamento
di una giusta indennita`.

2. La stessa disposizione si applica se il deperimento dei beni ha
per effetto di nuocere gravemente al decoro delle citta` o alle
ragioni dell'arte, della storia o della sanita` pubblica.

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(1) N. Redaz. - Il D.Lgs.Lgt. 23.11.44 n. 369 ha soppresso
l'ordinamento corporativo per cui devono ritenersi abrogate le norme
che richiamano le disposizioni corporative.


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