Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2751-bis vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo CREDITI PER RETRIBUZIONI E PROVVIGIONI, CREDITI DEI COLTIVATORI DIRETTI, DELLE SOCIETA` OD ENTI COOPERATIVI E DELLE IMPRESE ARTIGIANE 1. Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti: 1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennita` dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonche` il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile; 2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione; 3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennita` dovute per la cessazione del rapporto medesimo; 4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti, nonche` i crediti del mezzadro o del colono indicati dall'art. 2765; 5) i crediti dell'impresa artigiana e delle societa` od enti cooperativi di produzione e di lavoro, per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti. 5 bis) i crediti delle societa` cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti. 5 ter) i drediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, per gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici. --------------- AGGIORNAMENTO LA Corte Costituzionale con sentenza 22 - 29 maggio 2002, n. 220 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del numero 1 nella parte in cui non munisce del privilegio generale sui mobili il credito del lavoratore subordinato per danni conseguenti a malattia professionale, della quale sia responsabile il datore di lavoro.
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