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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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CREDITI PER RETRIBUZIONI E PROVVIGIONI, CREDITI DEI COLTIVATORI
DIRETTI, DELLE SOCIETA` OD ENTI COOPERATIVI E DELLE IMPRESE ARTIGIANE

1. Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:

1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di
lavoro subordinato e tutte le indennita` dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro, nonche` il credito del lavoratore
per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del
datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi
obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per
effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;

2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore
d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione;

3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per
l'ultimo anno di prestazione e le indennita` dovute per la
cessazione del rapporto medesimo;

4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che
affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque
compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti,
nonche` i crediti del mezzadro o del colono indicati dall'art. 2765;

5) i crediti dell'impresa artigiana e delle societa` od enti
cooperativi di produzione e di lavoro, per i corrispettivi dei
servizi prestati e della vendita dei manufatti.

5 bis) i crediti delle societa` cooperative agricole e dei loro
consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti.
5 ter) i drediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di
cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, per gli oneri retributivi e
previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici.

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AGGIORNAMENTO
LA Corte Costituzionale con sentenza 22 - 29 maggio 2002, n. 220 ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale del numero 1 nella parte
in cui non munisce del privilegio generale sui mobili il credito del
lavoratore subordinato per danni conseguenti a malattia
professionale, della quale sia responsabile il datore di lavoro.


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