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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA` CIVILE

1. Nell'assicurazione della responsabilita` civile l'assicuratore e`
obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in
conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione,
deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilita` dedotta
nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

2. L'assicuratore ha facolta`, previa comunicazione all'assicurato,
di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennita` dovuta, ed
e` obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

3. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato
contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del
quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al
danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese
giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in
proporzione del rispettivo interesse.

4. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, puo` chiamare in causa
l'assicuratore.


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