Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1917 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA` CIVILE 1. Nell'assicurazione della responsabilita` civile l'assicuratore e` obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilita` dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. 2. L'assicuratore ha facolta`, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennita` dovuta, ed e` obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede. 3. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. 4. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, puo` chiamare in causa l'assicuratore.
Versione PDF |