Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1283 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo ANATOCISMO 1. In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.
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