Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1221 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo EFFETTI DELLA MORA SUL RISCHIO 1. Il debitore che e` in mora non e` liberato per la sopravvenuta impossibilita` della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, se non prova che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore. 2. In qualunque modo sia perita o smarrita una cosa illecitamente sottratta, la perdita di essa non libera chi l'ha sottratta dall'obbligo di restituirne il valore.
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