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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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EFFETTI DELLA MORA SUL RISCHIO

1. Il debitore che e` in mora non e` liberato per la sopravvenuta
impossibilita` della prestazione derivante da causa a lui non
imputabile, se non prova che l'oggetto della prestazione sarebbe
ugualmente perito presso il creditore.

2. In qualunque modo sia perita o smarrita una cosa illecitamente
sottratta, la perdita di essa non libera chi l'ha sottratta
dall'obbligo di restituirne il valore.


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