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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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ATTI SOGGETTI A TRASCRIZIONE

1. Sono soggetti alla trascrizione per gli effetti stabiliti
dall'art. 2644:

1) i contratti che trasferiscono la proprieta` o costituiscono la
comunione;

2) i contratti che costituiscono o modificano diritti di usufrutto o
di uso o che trasferiscono il diritto di usufrutto;

3) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti indicati dai numeri
precedenti;

4) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti
indicati dai numeri precedenti;

5) i provvedimenti con i quali nel giudizio di espropriazione si
trasferiscono la proprieta` o gli altri diritti menzionati nei
numeri precedenti;

6) le sentenze che operano la costituzione, la modificazione o il
trasferimento di uno dei diritti indicati dai numeri precedenti.


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