Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2684 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo ATTI SOGGETTI A TRASCRIZIONE 1. Sono soggetti alla trascrizione per gli effetti stabiliti dall'art. 2644: 1) i contratti che trasferiscono la proprieta` o costituiscono la comunione; 2) i contratti che costituiscono o modificano diritti di usufrutto o di uso o che trasferiscono il diritto di usufrutto; 3) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti; 4) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti indicati dai numeri precedenti; 5) i provvedimenti con i quali nel giudizio di espropriazione si trasferiscono la proprieta` o gli altri diritti menzionati nei numeri precedenti; 6) le sentenze che operano la costituzione, la modificazione o il trasferimento di uno dei diritti indicati dai numeri precedenti.
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