Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1697 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo ACCERTAMENTO DELLA PERDITA E DELL'AVARIA 1. Il destinatario ha diritto di fare accertare a sue spese, prima della riconsegna, l'identita` e lo stato delle cose trasportate. 2. Se la perdita o l'avaria esiste, il vettore deve rimborsargli le spese. 3. Salvo diverse disposizioni della legge, la perdita e l'avaria si accertano nei modi stabiliti dall'art. 696 del codice di procedura civile.
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