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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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ACCERTAMENTO DELLA PERDITA E DELL'AVARIA

1. Il destinatario ha diritto di fare accertare a sue spese, prima
della riconsegna, l'identita` e lo stato delle cose trasportate.

2. Se la perdita o l'avaria esiste, il vettore deve rimborsargli le
spese.

3. Salvo diverse disposizioni della legge, la perdita e l'avaria si
accertano nei modi stabiliti dall'art. 696 del codice di procedura
civile.


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