Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 654 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo LEGATO DI COSA NON ESISTENTE NELL'ASSE 1. Quando il testatore ha lasciato una sua cosa particolare, o una cosa determinata soltanto nel genere da prendersi dal suo patrimonio, il legato non ha effetto se la cosa non si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte. 2. Se la cosa si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte, ma non nella quantita` determinata, il legato ha effetto per la quantita` che vi si trova.
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