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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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LEGATO DI COSA NON ESISTENTE NELL'ASSE

1. Quando il testatore ha lasciato una sua cosa particolare, o una
cosa determinata soltanto nel genere da prendersi dal suo
patrimonio, il legato non ha effetto se la cosa non si trova nel
patrimonio del testatore al tempo della sua morte.

2. Se la cosa si trova nel patrimonio del testatore al tempo della
sua morte, ma non nella quantita` determinata, il legato ha effetto
per la quantita` che vi si trova.


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