Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1056 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo PASSAGGIO DI CONDUTTURE ELETTRICHE 1. Ogni proprietario e` tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformita` delle leggi in materia.
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