Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 740 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo DONAZIONI FATTE ALL'ASCENDENTE DELL'EREDE 1. Il discendente che succede per rappresentazione deve conferire cio` che e` stato donato all'ascendente anche nel caso in cui abbia rinunziato all'eredita` di questo.
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