Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2530 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo RESPONSABILITA` DEL SOCIO USCENTE O DEI SUOI EREDI 1. Il socio che cessa di far parte della societa` risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per due anni dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota o dell'azione si e` verificato. Per lo stesso periodo il socio uscente e` responsabile verso i terzi, nei limiti della responsabilita` sussidiaria stabiliti dall'atto costitutivo, per le obbligazioni assunte dalla societa` sino al giorno in cui la cessazione della qualita` di socio si e` verificata. 2. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la societa` e verso i terzi gli eredi del socio defunto.
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