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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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RESPONSABILITA` DEL SOCIO USCENTE O DEI SUOI EREDI

1. Il socio che cessa di far parte della societa` risponde verso
questa per il pagamento dei conferimenti non versati per due anni
dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota
o dell'azione si e` verificato. Per lo stesso periodo il socio
uscente e` responsabile verso i terzi, nei limiti della
responsabilita` sussidiaria stabiliti dall'atto costitutivo, per le
obbligazioni assunte dalla societa` sino al giorno in cui la
cessazione della qualita` di socio si e` verificata.

2. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso
la societa` e verso i terzi gli eredi del socio defunto.


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