Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2700 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo EFFICACIA DELL'ATTO PUBBLICO 1. L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonche` delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
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