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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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EFFICACIA DELL'ATTO PUBBLICO

1. L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della
provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato,
nonche` delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il
pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui
compiuti.


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