Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1012 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo USURPAZIONI DURANTE L'USUFRUTTO E AZIONI RELATIVE ALLE SERVITU` 1. Se durante l'usufrutto un terzo commette usurpazione sul fondo o altrimenti offende le ragioni del proprietario, l'usufruttuario e` tenuto a fargliene denunzia e, omettendola, e` responsabile dei danni che eventualmente siano derivati al proprietario. 2. L'usufruttuario puo` far riconoscere l'esistenza delle servitu` a favore del fondo o l'inesistenza di quelle che si pretende di esercitare sul fondo medesimo; egli deve in questi casi chiamare in giudizio il proprietario.
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