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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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USURPAZIONI DURANTE L'USUFRUTTO E AZIONI RELATIVE ALLE SERVITU`

1. Se durante l'usufrutto un terzo commette usurpazione sul fondo o
altrimenti offende le ragioni del proprietario, l'usufruttuario e`
tenuto a fargliene denunzia e, omettendola, e` responsabile dei
danni che eventualmente siano derivati al proprietario.

2. L'usufruttuario puo` far riconoscere l'esistenza delle servitu` a
favore del fondo o l'inesistenza di quelle che si pretende di
esercitare sul fondo medesimo; egli deve in questi casi chiamare in
giudizio il proprietario.


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