Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


Articolo 117   vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo

MATRIMONIO CONTRATTO CON VIOLAZIONE DEGLI ART. 84, 86, 87 E 88

1. Il matrimonio contratto con violazione degli art. 86, 87 e 88
puo` essere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal
pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un
interesse legittimo e attuale.

2. Il matrimonio contratto con violazione dell'art. 84 puo` essere
impugnato dai coniugi, da ciascuno dei genitori e dal pubblico
ministero. La relativa azione di annullamento puo` essere proposta
personalmente dal minore non oltre un anno dal raggiungimento della
maggiore eta`. La domanda, proposta dal genitore o dal pubblico
ministero, deve essere respinta ove, anche in pendenza del giudizio,
il minore abbia raggiunto la maggiore eta` ovvero vi sia stato
concepimento o procreazione e in ogni caso sia accertata la volonta`
del minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale.

3. Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non puo` essere
impugnato finche` dura l'assenza.

4. Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare l'autorizzazione ai
sensi del quarto comma dell'art. 87, il matrimonio non puo` essere
impugnato dopo un anno dalla celebrazione.

5. La disposizione del primo comma del presente articolo si applica
anche nel caso di nullita` del matrimonio previsto dall'art. 68.


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso