Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 117 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo MATRIMONIO CONTRATTO CON VIOLAZIONE DEGLI ART. 84, 86, 87 E 88 1. Il matrimonio contratto con violazione degli art. 86, 87 e 88 puo` essere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale. 2. Il matrimonio contratto con violazione dell'art. 84 puo` essere impugnato dai coniugi, da ciascuno dei genitori e dal pubblico ministero. La relativa azione di annullamento puo` essere proposta personalmente dal minore non oltre un anno dal raggiungimento della maggiore eta`. La domanda, proposta dal genitore o dal pubblico ministero, deve essere respinta ove, anche in pendenza del giudizio, il minore abbia raggiunto la maggiore eta` ovvero vi sia stato concepimento o procreazione e in ogni caso sia accertata la volonta` del minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale. 3. Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non puo` essere impugnato finche` dura l'assenza. 4. Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare l'autorizzazione ai sensi del quarto comma dell'art. 87, il matrimonio non puo` essere impugnato dopo un anno dalla celebrazione. 5. La disposizione del primo comma del presente articolo si applica anche nel caso di nullita` del matrimonio previsto dall'art. 68.
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