Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1013 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo SPESE PER LE LITI 1. Le spese delle liti che riguardano tanto la proprieta` quanto l'usufrutto sono sopportate dal proprietario e dall'usufruttuario in proporzione del rispettivo interesse.
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