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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI

1. Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per
la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese
deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti,
salva la facolta` di liberarsene con la rinunzia al suo diritto.

2. La rinunzia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente
approvato la spesa.

3. Il cessionario del partecipante e` tenuto in solido con il
cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati.


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