Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1104 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI 1. Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facolta` di liberarsene con la rinunzia al suo diritto. 2. La rinunzia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente approvato la spesa. 3. Il cessionario del partecipante e` tenuto in solido con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati.
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