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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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SOCIETA` COOPERATIVE A RESPONSABILITA` LIMITATA

1. Nelle societa` cooperative a responsabilita` limitata per le
obbligazioni sociali risponde la societa` con il suo patrimonio. Le
quote di partecipazione possono essere rappresentate da azioni.

2. L'atto costitutivo puo` stabilire che in caso di liquidazione
coatta amministrativa o di fallimento della societa` ciascun socio
risponda sussidiariamente e solidalmente per una somma multipla
della propria quota a norma dell'art. 2541.


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