Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2514 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo SOCIETA` COOPERATIVE A RESPONSABILITA` LIMITATA 1. Nelle societa` cooperative a responsabilita` limitata per le obbligazioni sociali risponde la societa` con il suo patrimonio. Le quote di partecipazione possono essere rappresentate da azioni. 2. L'atto costitutivo puo` stabilire che in caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento della societa` ciascun socio risponda sussidiariamente e solidalmente per una somma multipla della propria quota a norma dell'art. 2541.
Versione PDF |