Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 55 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo IMMISSIONE DI ALTRI NEL POSSESSO TEMPORANEO 1. Se durante il possesso temporaneo taluno prova di avere avuto, al giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, un diritto prevalente o uguale a quello del possessore, puo` escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti se non dal giorno della domanda giudiziale.
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