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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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IMMISSIONE DI ALTRI NEL POSSESSO TEMPORANEO

1. Se durante il possesso temporaneo taluno prova di avere avuto, al
giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, un diritto
prevalente o uguale a quello del possessore, puo` escludere questo
dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti se non
dal giorno della domanda giudiziale.


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