Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 78 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo AFFINITA` 1. L'affinita` e` il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. 2. Nella linea e nel grado in cui taluno e` parente d'uno dei due coniugi, egli e` affine dell'altro coniuge. 3. L'affinita` non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio e` dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'art. 87 n. 4.
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