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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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AFFINITA`

1. L'affinita` e` il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro
coniuge.

2. Nella linea e nel grado in cui taluno e` parente d'uno dei due
coniugi, egli e` affine dell'altro coniuge.

3. L'affinita` non cessa per la morte, anche senza prole, del
coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente
determinati. Cessa se il matrimonio e` dichiarato nullo, salvi gli
effetti di cui all'art. 87 n. 4.


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