Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2899 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo DIVIETO DI RINUNZIA A UNA IPOTECA A DANNO DI ALTRO CREDITORE 1. Il creditore, che ha ipoteca su vari immobili, dopo che gli e` stata fatta la notificazione indicata dall'art. 2890, se si tratta del processo di liberazione dalle ipoteche, o dopo la notificazione del provvedimento che dispone la vendita, in caso di espropriazione, non puo` rinunziare alla sua ipoteca sopra uno di quegli immobili ne` astenersi dall'intervenire nel giudizio di espropriazione, qualora sia con cio` favorito un creditore a danno di altro creditore anteriormente iscritto; se egli rinunzia o si astiene, e` responsabile dei danni, a meno che vi siano giusti motivi. 2. La stessa disposizione si applica nel caso in cui la rinunzia o l'astensione favorisca un terzo acquirente a danno di un creditore con ipoteca anteriore o di un altro terzo acquirente che abbia un titolo anteriormente trascritto.
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