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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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DIVIETO DI RINUNZIA A UNA IPOTECA A DANNO DI ALTRO CREDITORE

1. Il creditore, che ha ipoteca su vari immobili, dopo che gli e`
stata fatta la notificazione indicata dall'art. 2890, se si tratta
del processo di liberazione dalle ipoteche, o dopo la notificazione
del provvedimento che dispone la vendita, in caso di espropriazione,
non puo` rinunziare alla sua ipoteca sopra uno di quegli immobili
ne` astenersi dall'intervenire nel giudizio di espropriazione,
qualora sia con cio` favorito un creditore a danno di altro
creditore anteriormente iscritto; se egli rinunzia o si astiene, e`
responsabile dei danni, a meno che vi siano giusti motivi.

2. La stessa disposizione si applica nel caso in cui la rinunzia o
l'astensione favorisca un terzo acquirente a danno di un creditore
con ipoteca anteriore o di un altro terzo acquirente che abbia un
titolo anteriormente trascritto.


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