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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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DISPOSIZIONI RIMESSE ALL'ARBITRIO DEL TERZO

1. E` nulla ogni disposizione testamentaria con la quale si fa
dipendere dall'arbitrio di un terzo l'indicazione dell'erede o del
legatario, ovvero la determinazione della quota di eredita`.

2. Tuttavia e` valida la disposizione a titolo particolare in favore
di persona da scegliersi dall'onerato o da un terzo tra piu` persone
determinate dal testatore o appartenenti a famiglie o categorie di
persone da lui determinate, ed e` pure valida la disposizione a
titolo particolare a favore di uno tra piu` enti determinati del
pari dal testatore. Se sono indicate piu` persone in modo
alternativo e non e` stabilito chi deve fare la scelta, questa si
considera lasciata all'onerato.

3. Se l'onerato o il terzo non puo` o non vuole fare la scelta,
questa e` fatta con decreto dal presidente del tribunale del luogo
in cui si e` aperta la successione, dopo avere assunto le opportune
informazioni.


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