Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2415 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI 1. L'assemblea degli obbligazionisti delibera: 1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune; 2) sulle modificazioni delle condizioni del prestito; 3) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato; 4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; 5) sugli altri oggetti di interesse comune degli obbligazionisti. 2. L'assemblea e` convocata dagli amministratori o dal rappresentante degli obbligazionisti, quando lo ritengono necessario, o quando ne e` fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti. 3. Si applicano all'assemblea degli obbligazionisti le disposizioni relative all'assemblea straordinaria dei soci. Per la validita` delle deliberazioni sull'oggetto indicato nel n. 2) di questo articolo e` necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la meta` delle obbligazioni emesse e non estinte. 4. La societa`, per le obbligazioni da essa eventualmente possedute, non puo` partecipare alle deliberazioni. 5. All'assemblea degli obbligazionisti possono assistere gli amministratori ed i sindaci.
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