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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

1. L'assemblea degli obbligazionisti delibera:

1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;

2) sulle modificazioni delle condizioni del prestito;

3) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;

4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla
tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;

5) sugli altri oggetti di interesse comune degli obbligazionisti.

2. L'assemblea e` convocata dagli amministratori o dal
rappresentante degli obbligazionisti, quando lo ritengono
necessario, o quando ne e` fatta richiesta da tanti obbligazionisti
che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti.

3. Si applicano all'assemblea degli obbligazionisti le disposizioni
relative all'assemblea straordinaria dei soci. Per la validita`
delle deliberazioni sull'oggetto indicato nel n. 2) di questo
articolo e` necessario anche in seconda convocazione il voto
favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la meta` delle
obbligazioni emesse e non estinte.

4. La societa`, per le obbligazioni da essa eventualmente possedute,
non puo` partecipare alle deliberazioni.

5. All'assemblea degli obbligazionisti possono assistere gli
amministratori ed i sindaci.


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