Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 423 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo PUBBLICITA` 1. Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio e la sentenza d'interdizione o d'inabilitazione devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita.
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