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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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PUBBLICITA`

1. Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio e la
sentenza d'interdizione o d'inabilitazione devono essere
immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito
registro e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato
civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita.


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