Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1813 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo NOZIONE 1. Il mutuo e` il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantita` di denaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualita`.
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