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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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ESECUZIONE FORZATA PER CONSEGNA O RILASCIO

1. Se non e` adempiuto l'obbligo di consegnare una cosa determinata,
mobile o immobile, l'avente diritto puo` ottenere la consegna o il
rilascio forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura
civile.


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