Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2930 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo ESECUZIONE FORZATA PER CONSEGNA O RILASCIO 1. Se non e` adempiuto l'obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile, l'avente diritto puo` ottenere la consegna o il rilascio forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura civile.
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