Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2412 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo RIDUZIONE DEL CAPITALE 1. La societa` che ha emesso obbligazioni non puo` ridurre il capitale sociale, se non in proporzione delle obbligazioni rimborsate. Se la riduzione del capitale sociale deve essere deliberata in conseguenza di perdite, la misura della riserva legale deve continuare a calcolarsi sulla base del capitale sociale esistente al tempo dell'emissione, fino a che l'ammontare del capitale sociale e della riserva legale non eguagli l'ammontare delle obbligazioni in circolazione.
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