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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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RIDUZIONE DEL CAPITALE

1. La societa` che ha emesso obbligazioni non puo` ridurre il
capitale sociale, se non in proporzione delle obbligazioni
rimborsate. Se la riduzione del capitale sociale deve essere
deliberata in conseguenza di perdite, la misura della riserva legale
deve continuare a calcolarsi sulla base del capitale sociale
esistente al tempo dell'emissione, fino a che l'ammontare del
capitale sociale e della riserva legale non eguagli l'ammontare
delle obbligazioni in circolazione.


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