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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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MINORI, INTERDETTI E INABILITATI

1. I provvedimenti di autorizzazione all'esercizio di un'impresa
commerciale da parte di un minore emancipato o di un inabilitato o
nell'interesse di un minore non emancipato o di un interdetto e i
provvedimenti con i quali l'autorizzazione viene revocata devono
essere comunicati senza indugio a cura del cancelliere all'ufficio
del registro delle imprese per l'iscrizione.


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