Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2198 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo MINORI, INTERDETTI E INABILITATI 1. I provvedimenti di autorizzazione all'esercizio di un'impresa commerciale da parte di un minore emancipato o di un inabilitato o nell'interesse di un minore non emancipato o di un interdetto e i provvedimenti con i quali l'autorizzazione viene revocata devono essere comunicati senza indugio a cura del cancelliere all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione.
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