Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1083 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo DETERMINAZIONE DELLA QUANTITA` D'ACQUA 1. Quando la quantita` d'acqua non e` stata determinata, ma la derivazione e` stata fatta per un dato scopo, s'intende concessa la quantita` necessaria per lo scopo medesimo, e chi vi ha interesse puo` in ogni tempo fare stabilire la forma della derivazione in modo che ne venga assicurato l'uso necessario e impedito l'eccesso. 2. Se pero` e` stata determinata la forma della bocca e dell'edificio derivatore, o se, in mancanza di titolo, si e` posseduta per cinque anni la derivazione in una data forma, non e` ammesso reclamo delle parti, se non nel caso indicato dall'articolo precedente.
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