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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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DETERMINAZIONE DELLA QUANTITA` D'ACQUA

1. Quando la quantita` d'acqua non e` stata determinata, ma la
derivazione e` stata fatta per un dato scopo, s'intende concessa la
quantita` necessaria per lo scopo medesimo, e chi vi ha interesse
puo` in ogni tempo fare stabilire la forma della derivazione in modo
che ne venga assicurato l'uso necessario e impedito l'eccesso.

2. Se pero` e` stata determinata la forma della bocca e
dell'edificio derivatore, o se, in mancanza di titolo, si e`
posseduta per cinque anni la derivazione in una data forma, non e`
ammesso reclamo delle parti, se non nel caso indicato dall'articolo
precedente.


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