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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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COMPETIZIONI SPORTIVE

1. Sono eccettuati dalla norma del primo comma dell'articolo
precedente, anche rispetto alle persone che non vi prendono parte, i
giuochi che addestrano al maneggio delle armi, le corse di ogni
specie e ogni altra competizione sportiva.

2. Tuttavia il giudice puo` rigettare o ridurre la domanda, qualora
ritenga la posta eccessiva.


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