Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1934 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo COMPETIZIONI SPORTIVE 1. Sono eccettuati dalla norma del primo comma dell'articolo precedente, anche rispetto alle persone che non vi prendono parte, i giuochi che addestrano al maneggio delle armi, le corse di ogni specie e ogni altra competizione sportiva. 2. Tuttavia il giudice puo` rigettare o ridurre la domanda, qualora ritenga la posta eccessiva.
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