Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1747 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo IMPEDIMENTO DELL'AGENTE 1. L'agente che non e` in grado di eseguire l'incarico affidatogli deve dare immediato avviso al preponente. In mancanza e` obbligato al risarcimento del danno.
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