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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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TRASMISSIBILITA` DELL'AZIONE

1. Nei casi indicati dagli art. 265 e 266, se l'autore del
riconoscimento e` morto senza aver promosso l'azione, ma prima che
sia scaduto il termine, l'azione puo` essere promossa dai
discendenti, dagli ascendenti o dagli eredi.


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