Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 267 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo TRASMISSIBILITA` DELL'AZIONE 1. Nei casi indicati dagli art. 265 e 266, se l'autore del riconoscimento e` morto senza aver promosso l'azione, ma prima che sia scaduto il termine, l'azione puo` essere promossa dai discendenti, dagli ascendenti o dagli eredi.
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