Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2836 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo ISCRIZIONE IN BASE AD ATTO PUBBLICO O A SENTENZA 1. Se il titolo per l'iscrizione risulta da un atto pubblico ricevuto nello Stato o da una sentenza o da altro provvedimento giudiziale ad essa parificato, si deve presentare copia del titolo. 2. (abrogato dall'art. 30 della L. 27.02.85, n. 52)
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