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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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ISCRIZIONE IN BASE AD ATTO PUBBLICO O A SENTENZA

1. Se il titolo per l'iscrizione risulta da un atto pubblico
ricevuto nello Stato o da una sentenza o da altro provvedimento
giudiziale ad essa parificato, si deve presentare copia del titolo.

2. (abrogato dall'art. 30 della L. 27.02.85, n. 52)


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