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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo, se non e` convenuto dalle parti e non puo`
essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, e`
stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro
normalmente necessario per ottenerlo.


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