Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2225 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo CORRISPETTIVO 1. Il corrispettivo, se non e` convenuto dalle parti e non puo` essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, e` stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.
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