Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2301 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo DIVIETO DI CONCORRENZA 1. Il socio non puo`, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un'attivita` concorrente con quella della societa`, ne` partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra societa` concorrente. 2. Il consenso si presume, se l'esercizio dell'attivita` o la partecipazione ad altra societa` preesisteva al contratto sociale, e gli altri soci ne erano a conoscenza. 3. In caso d'inosservanza delle disposizioni del primo comma la societa` ha diritto al risarcimento del danno, salva l'applicazione dell'art. 2286.
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