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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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DIVIETO DI CONCORRENZA

1. Il socio non puo`, senza il consenso degli altri soci, esercitare
per conto proprio o altrui un'attivita` concorrente con quella della
societa`, ne` partecipare come socio illimitatamente responsabile ad
altra societa` concorrente.

2. Il consenso si presume, se l'esercizio dell'attivita` o la
partecipazione ad altra societa` preesisteva al contratto sociale, e
gli altri soci ne erano a conoscenza.

3. In caso d'inosservanza delle disposizioni del primo comma la
societa` ha diritto al risarcimento del danno, salva l'applicazione
dell'art. 2286.


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