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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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SITUAZIONE PATRIMONIALE

1. Gli amministratori delle societa` partecipanti alla fusione
devono redigere la situazione patrimoniale delle societa` stesse,
riferita ad una data non anteriore di oltre quattro mesi dal giorno
in cui il progetto di fusione e` depositato nella sede della
societa`.

2. La situazione patrimoniale e` redatta con l'osservanza delle
norme sul bilancio di esercizio. La situazione patrimoniale puo`
essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo e`
stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito
indicato nel primo comma.


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