Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2501-ter vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo SITUAZIONE PATRIMONIALE 1. Gli amministratori delle societa` partecipanti alla fusione devono redigere la situazione patrimoniale delle societa` stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre quattro mesi dal giorno in cui il progetto di fusione e` depositato nella sede della societa`. 2. La situazione patrimoniale e` redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio. La situazione patrimoniale puo` essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo e` stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito indicato nel primo comma.
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