Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 116 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo MATRIMONIO DELLO STRANIERO NELLO STATO 1. Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorita` competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui e` sottoposto nulla osta al matrimonio. 2. Anche lo straniero e` tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli art. 85, 86, 87, numeri 1, 2 e 4, 88 e 89. 3. Lo straniero che ha domicilio o residenza nella Repubblica deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice.
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