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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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MATRIMONIO DELLO STRANIERO NELLO STATO

1. Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve
presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione
dell'autorita` competente del proprio paese, dalla quale risulti che
giusta le leggi a cui e` sottoposto nulla osta al matrimonio.

2. Anche lo straniero e` tuttavia soggetto alle disposizioni
contenute negli art. 85, 86, 87, numeri 1, 2 e 4, 88 e 89.

3. Lo straniero che ha domicilio o residenza nella Repubblica deve
inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo
codice.


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